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Patrizia Gottini

Lo studio legale Gottini si occupa di diritto civile con particolari competenze in diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare, in materia di responsabilità sanitaria (con specializzazione in odontoiatria), nonchè di diritto penale connesso agli ambiti civilistici trattati.

" Le parole troveranno credito quando i fatti daranno certezze "

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Avv. Simona Buccheri

nasce a Palermo l’01.10.1988

L’Avv. Simona Buccheri è presente nello studio sin dagli inizi del 2015 e, nel corso degli anni, ha acquisito competenza ed esperienza anche per la sua forte motivazione, integrandosi pienamente nell’organizzazione, considerata la sua innata capacità di trattare con i clienti, gestire gli imprevisti e trasmettere lo stile ed i valori dello Studio.

L’Avv. Simona Buccheri consegue la Laurea in Giurisprudenza nel 2013 presso l’Università degli Studi di Pisa e successivamente, dopo aver ottenuto il diploma nel 2015 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di Roma Tre ed aver svolto la pratica forense nello studio dell’Avv.  Patrizia Gottini, si abilita nel 2017 all’esercizio della professione forense.

L’Avv. Buccheri collabora con l’Avv. Gottini sin dal 2014 e l’assiste in tutte le pratiche di studio.

 

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FAQ

Anche nel caso di convivenze more uxorio, è possibile presentare, dinanzi il Tribunale competente, uno specifico ricorso nel quale avanzerà le sue richieste; deve, tuttavia,  tenere a mente che ciò che viene privilegiato è il principio del superiore interesse del minore, che trova solenne proclamazione nell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, riconosciuto anche da altre normative e dalla giurisprudenza a livello internazionale fino a divenire un principio generale consolidato all’interno dell’ordinamento giuridico di numerosi stati, tra i quali anche il nostro Paese, ribandendolo anche a livello normativo (vedasi art.317 bis cod. civ. e art.155 cod. civ.). Alla luce di tale principio, il Giudice valuterà concretamente le peculiarità della situazione sottoposta al suo esame ed adotterà la decisione che, a suo giudizio, realizzi il miglior interesse del minore, da considerarsi preminente. A questo proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che l’interesse superiore del minore, a cui occorre avere riguardo nel disporre l’affidamento dello stesso ai genitori in maniera condivisa o in via esclusiva, deve intendersi di portata non limitata al desiderio, intuibile o comprensibile, del medesimo di mantenere la bigenitorialità, bensì in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale, nonché della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale. 

Occorre innanzitutto comprendere se ci troviamo dinanzi ad un caso di licenziamento disciplinare, quello cioè imputabile a condotta del dipendente che viola il contratto di lavoro ed il rapporto di fiducia con l’azienda; in tale caso il datore di lavoro può licenziare “in tronco” e quindi senza nemmeno concedere il periodo di preavviso. Viceversa, in caso di condotte non gravi, il licenziamento si considera non giustificato e legittima il lavoratore ad agire dinanzi il Tribunale, con ricorso di lavoro, per ottenere, a seconda dei casi e della grandezza dell’azienda, la condanna del datore alla reintegra nel posto di lavoro oltre che il risarcimento del danno.

Nelle richieste risarcitorie in materia di responsabilità medica la tempistica è estremamente importante perché l’azione di risarcimento danni è assoggettata ad un termine di prescrizione che, in virtù della Riforma Gelli, è stato dimezzato e, per l’azione rivolta al sanitario, soggiace ad un termine quinquennale. Nel suo caso, visto che il fatto è piuttosto risalente, non si applica la Legge Gelli, ma la precedente disciplina che prevedeva un termine di prescrizione decennale, termine questo in ogni caso ampiamente spirato, di guisa che Ella non ha possibilità di agire né verso il sanitario, né verso la Struttura pubblica o privata presso la quale è stato praticato l’intervento.  

Può opporre il decreto entro 40 giorni dalla notifica con atto di citazione o ricorso dinanzi il Tribunale. Occorre, tuttavia, verificare che il decreto non sia stato emesso con formula provvisoriamente esecutiva, perché in tal caso il creditore potrà agire sin da subito per il recupero della somma ingiunta, comprensiva di interessi e spese legali, fin quando Lei, per il tramite di un legale, non chiederà ed otterrà, previa valutazione dei presupposti di legge da parte del Giudice, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Se, diversamente, il decreto non è esecutivo, può attendere la decisione del Giudice, il quale potrà stabilire già in corso di causa che il creditore ha valide ragioni per pretendere subito il pagamento ed in tal caso concederà la provvisoria esecuzione al decreto o potrà negarla nel caso ritenga di dover procedere ad istruttoria al fine di accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore ed emettere, all’esito, una sentenza. 

Negli ultimi anni la giurisprudenza di merito e di legittimità ha affrontato il tema dichiarando l’illegittimità delle fideiussioni omnibus redatte in conformità allo schema ABI, in quanto tali modelli sono stati ritenuti dalla Banca di Italia contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali.

La Corte di Cassazione in questo nuovo scenario che vede contrapporsi la Banca, da un lato, e i clienti dall’altra, si è recentemente pronunciata dichiarando la nullità parziale delle fideiussioni omnibus che contengono le clausole censurate cosiddette di “reviviscenza”, di “sopravvenienza” e di “deroga dell’art. 1957 c.c.”.

Per rispondere, quindi, alla sua domanda dovrà essere esaminato con attenzione il contratto di fideiussione in parola e verificato se al suo interno sono presenti le tre clausole censurate dalla Banca di Italia che renderebbero, anche se parzialmente, nulla, per violazione della disciplina antitrust, la fideiussione con inevitabili conseguenze sulla garanzia prestata, che andrà quindi opposta nella sede giudiziale competente nel tentativo di ottenere un accertamento negativo del credito ed un risarcimento del danno.

La ditta individuale vede partecipare all’attività imprenditoriale un solo soggetto, mentre la società è dedicata a gruppi di due o più persone.

La ditta individuale è la scelta meno onerosa perché è sufficiente, per la sua costituzione, aprire una partita IVA ed iscriversi alla camera di commercio, oltre al fatto che la gestione giuridico-contabile è più facile; tuttavia, la ditta individuale ha come svantaggio la responsabilità a titolo personale dell’imprenditore per le perdite derivanti dall’attività.

Diversamente, costituendo una società di capitali (la s.r.l. è la più adatta se si tratta di una piccola impresa e potrà costituirla anche in forma semplificata; in quest’ultimo caso avrà minori incombenze burocratiche, minori costi, nessun costo notarile sebbene sia necessario l’intervento del professionista ed un versamento di capitale sociale anche minimo, ragioni per cui spesso viene considerata un’ottima alternativa alla ditta individuale), avrà qualche adempimento in più da svolgere (dovendo recarsi da un notaio per la sua costituzione e procedere al versamento del capitale) ma avrà il vantaggio, quale socio, di avere una responsabilità limitata rispetto alle obbligazioni sociali e ad eventuali debiti, rispondendo con il solo capitale versato, senza quindi esporre a rischio il suo patrimonio personale.

Non può attivare una procedura di sfratto laddove non vi è un valido contratto regolarmente registrato, mentre, trattandosi di una occupazione sine titulo, potrà promuovere un giudizio dinanzi il Tribunale volto ad ottenere la condanna al rilascio ed al risarcimento di un danno, danno che tuttavia non è mai in re ipsa, ma deve essere “conseguenza” suscettibile di autonoma dimostrazione, ancorchè attraverso il ricorso a presunzioni semplici (da qui un alleggerimento dell’onere probatorio), che il bene sarebbe stato messo a reddito o che lo avrebbe utilizzato per scopi a Lei utili.

Il lavoratore può presentare domanda di insinuazione nella procedura fallimentare per ottenere il pagamento del suo credito ed una volta ammesso allo stato passivo, potrà rivolgere domanda diretta all’INPS per ricevere la liquidità non pagata.

Presso l’INPS esiste, infatti, il Fondo di Garanzia, istituito con la Legge n. 297 del 1982, grazie al quale i dipendenti di una società fallita possono ottenere la corresponsione del TFR, dietro esibizione della documentazione comprovante il rapporto di lavoro e l’ammontare del credito previdenziale richiesto.

L’assegno di mantenimento è una «obbligazione personale» e, pertanto, non si trasferisce mai sugli eredi. Il debito, quindi, non rientra nell’eredità e pertanto l’obbligazione cessa con la morte del coniuge titolare dell’obbligazione. Peraltro, il coniuge divorziato, a differenza di quello separato, non ha più alcun diritto successorio.

Tuttavia, la Legge sul divorzio n. 898/1970 ha previsto una tutela anche per il coniuge divorziato. 

In particolare, il coniuge superstite può presentare domanda al Tribunale chiedendo il riconoscimento a suo favore di un assegno periodico a carico dell’eredità, nel caso in cui ricorrano due requisiti: il richiedente deve essere titolare di un assegno di divorzio e deve versare in stato di bisogno.

Tale assegno non potrà essere riconosciuto nel caso in cui il coniuge superstite recepisca un trattamento pensionistico, anche se minimo, o nel caso in cui goda di una parte dell’assegno di reversibilità.

L’importo dell’assegno a carico degli eredi deve essere parametrato sulla base di una serie di elementi, tra cui: l’ammontare dell’assegno di divorzio originario; l’entità del bisogno; le sostanze ereditarie; il numero e la qualità degli eredi; le condizioni economiche degli eredi. Il diritto all’assegno, eventualmente riconosciuto a carico degli eredi, si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Si precisa in ogni caso che il coniuge superstite, anche se divorziato, può accedere, in talune condizioni, alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge.

Secondo orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur se interconnessi tra loro, devono comunque considerarsi due rapporti distinti ed autonomi ed, infatti, in forza di tale principio, deve escludersi ogni rapporto diretto tra originario committente e subappaltatori, di guisa che non è possibile per il committente agire direttamente nei confronti del subappaltatore, né, al contrario, per il subappaltatore, agire contro l’originario committente. Non avendo, pertanto, il committente azione diretta verso il subappaltatore, il committente potrà denunciare il ritardo all’appaltatore chiedendo il risarcimento dei danni subiti e subendi e quest’ultimo, entro 60 giorni dalla denuncia, potrà, se vorrà, agire in regresso nei confronti del subappaltatore.

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